Trascrizione di atti di Stato Civile formati all'estero
Trascrizione atti di stato civile formati all'estero
Il cittadino italiano che si trova anche solo temporaneamente all'estero ha l'onere di comunicare al competente consolato italiano gli eventi di stato civile, avvenuti in territorio straniero, che lo riguardano.
Gli atti di nascita, di matrimonio e morte formati all'estero, così come provvedimenti di separazione, divorzio, riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, adozione ecc..., riguardanti cittadini italiani vengono, poi, inviati dai consolati ai competenti Comuni italiani per la trascrizione sui registri di stato civile.
Il privato cittadino che sia in possesso di un atto di stato civile formato all'estero, e ne abbia interesse, può richiederne autonomamente la trascrizione presentando apposita domanda all'ufficio di Stato civile, che verificherà la sussistenza delle condizioni previste per legge.
Come fare
L'atto di cui si chiede la trascrizione deve essere:
- in originale: l'atto in lingua straniera deve essere corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana e di legalizzazione (specifica dichiarazione che attesta l'autenticità del documento) apposta dall'autorità consolare o diplomatica italiana presente sul territorio estero oppure di "apostille" nei paesi che aderiscono alla convenzione dell'Aja del 05/10/1961, se lo Stato che ha formato l'atto non aderisce a specifici accordi internazionali che ne prevedono l'esenzione;
- redatto su modello plurilingue: per i paesi che aderiscono alla convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976. Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorita' straniera. 2. Possono altresi' essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati ((e delle unioni civili costituite)) fra cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorita' appartiene. 3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorita' straniera. 2. Possono altresi' essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati ((e delle unioni civili costituite)) fra cittadini stranieri dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare straniera in Italia, se cio' e' consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorita' appartiene. 3. L'ufficiale dello stato civile puo' rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati.
La domanda, in marca da bollo vigente e corredata dall'atto di cui sopra, va presentata personalmente dall'interessato maggiorenne o dall'esercente la potestà in caso di minore, compilando l'apposito modulo.
Normativa
- tabella Prefettura: guida alla presentazione degli atti esteri.
- dpr 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"
ModuloRichiestaTrascrizioneAttidiStatoCivile.pdf (152,98 KB) |