Nascita

La dichiarazione di nascita di un figlio deve essere fatta:

  • entro 3 giorni alla direzione sanitaria del centro di nascita: il genitore deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale, casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene, poi, inviato dalla direzione sanitaria al Comune  di residenza dei genitori o al Comune di residenza indicato dal genitore, quando questi abbiano residenza in comuni diversi.oppure

oppure

  • entro 10 giorni dalla nascita nel Comune di residenza della madre, o su richiesta specifica e concordata tra i due genitori, nel Comune di residenza del padre;

Per i figli nati nel matrimonio la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre indistintamente.
Per i figli nati al di fuori del matrimonio la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori, nel caso entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il Comune di residenza della madre.
I cittadini stranieri che non sanno scrivere/leggere in italiano devono essere accompagnati da un interprete maggiorenne, munito di documento di identità valido.

La documentazione da produrre è la seguente:

  • attestazione di nascita rilasciata dalle autorità sanitarie;
  • documento di identità valido (i cittadini stranieri devono produrre il passaporto valido).

Cognome e prenome cittadini italiani

Secondo l'ordinamento italiano va attribuito al minore il cognome del padre. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale  n. 286 dell'8 novembre/21 dicembre 2016, tuttavia, i genitori, se d'accordo, possono attribuire ai figli, cittadini italiani, il cognome materno in aggiunta a quello paterno. Nel caso in cui il cognome sia composto da più elementi, si attribuirà l'intero cognome e non solo un elemento (ad esempio se il padre si chiama Degli Innocenti e la madre De Rossi, il figlio potrà chiamarsi esclusivamente Degli Innocenti De Rossi).
L'attribuzione del doppio cognome è possibile solo se vi sia l'accordo di entrambi i genitori.
La scelta del doppio cognome può essere fatta dai genitori coniugati e non, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi.
Nel caso in cui non ci si accordo, verrà attribuito il solo cognome paterno.

Il prenome deve avere le seguenti caratteristiche:

  • non può essere costituito da più di tre elementi;
  • non può corrispondere al nome del padre, fratello e sorella viventi;
  • non può essere un cognome come nome, un nome ridicolo o vergognoso;
  • non può essere un cognome non corrispondente al sesso del minore.

Nell'ipotesi in cui i genitori intendano imporre un prenome in violazione delle suddette indicazioni, l'ufficiale dello stato civile deve avvertirli del divieto. Qualora essi persistano nella loro determinazione, verrà comunque formato l'atto di nascita, ma successivamente comunicato l'accaduto al Procuratore della Repubblica per il giudizio di rettificazione (art.95 dpr 396/2000).

Normativa

Dpr 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"