Matrimonio Religioso

Lo Stato Italiano ammette due riti: Cattolico e Acattolico.
Il parroco e/o il Ministro di culto devono presentare l'atto di matrimonio al comune ove lo stesso è avvenuto entro 5 giorni dalla data di celebrazione.
Nel diritto civile italiano, il matrimonio concordatario è il matrimonio canonico trascritto al quale lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. E' regolato dalla L.27 maggio 1929 n.847 attualmente integrata dagli artt. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dall'art. 4 del Protocollo addizionale che costituisce parte integrante 

Il matrimonio concordatario
La celebrazione del matrimonio concordatario deve essere preceduta dalla pubblicazione civile e, quindi, dal rilascio, da parte dell’ufficiale dello stato civile, del certificato attestante l’inesistenza di cause che si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.

Subito dopo la celebrazione, il parroco deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile, riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, e redigere, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale possono essere inserite eventuali dichiarazioni dei coniugi in ordine alla scelta del regime di separazione dei beni 
Successivamente uno degli originali dell’atto viene trasmesso all’ufficiale dello stato civile per la trascrizione nei registri di matrimonio.

Dopo la trascrizione dell’atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile potrà rilasciare i relativi estratti e certificati di stato civile.

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile".

  • Codice civile, Libro primo "Delle persone e della famiglia".

  • Legge 27 maggio 1929, n. 847 "Disposizioni per l’applicazione del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l’Italia".

  • Legge 24 giugno 1929, n. 1159 "Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi".

 

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio Stato Civile:

Tel. 0587606680
E-mail demografici@comune.capannoli.pi.it