Le Pubblicazioni di Matrimonio
Per potersi sposare, con rito civile o religioso (concordatario o culti ammessi dallo Stato), i nubendi devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
Le pubblicazioni di matrimonio si richiedono all’Ufficio dello Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi. Se gli sposi abitano in Comuni diversi, l’ufficiale dello stato civile cui è stata chiesta la pubblicazione provvede a richiederla anche all’ufficiale di stato civile del Comune in cui risiede l’altro sposo.
Col termine “pubblicazione di matrimonio” si intende il procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio (art. 84/89 del Codice Civile), rendendo pubblica l’intenzione degli sposi mediante l’affissione in apposito spazio della casa comunale.
L’atto di pubblicazione deve essere esposto per 8 giorni + 3 per eventuali opposizioni; dal giorno seguente, compiute le pubblicazioni, si può procedere alla celebrazione del matrimonio.
L’Ufficiale dello Stato civile rilascerà quindi agli sposi:
- Nel caso di matrimonio religioso:
- nulla osta alla celebrazione (matrimonio cattolico)
- autorizzazione al matrimonio per il Ministro di Culto (matrimonio acattolico)
- Nel caso di matrimonio con rito civile da celebrarsi in altro Comune italiano:
- atto di delega in favore dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune prescelto.
Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute.
MODALITA’:
- Compilazione modello di istanza (vedi documento allegato)
- In caso di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, è necessario presentare la richiesta del Parroco di una delle Parrocchie di Capannoli, o la richiesta del Ministro di Culto unitamente al decreto ministeriale di nomina.
- Dopo aver ricevuto la richiesta di pubblicazione, l’ufficio preposto provvede d’ufficio (tranne che per i “Casi Particolari”) all’acquisizione dei documenti necessari che, di norma, ottiene dalle altre Pubbliche Amministrazioni nell’arco di quindici giorni; viene quindi concordato, con gli interessati, un appuntamento per rendere le dichiarazioni di legge e firmare il relativo processo verbale di pubblicazione matrimonio.
- In quella sede i nubendi dovranno essere muniti dei propri documenti di identità e di n. 1 marca da bollo da € 16,00 o di n. 2 marche se residenti in Comuni diversi.
N.B.: In caso di impossibilità, gli sposi possono delegarsi l’un l’altro o farsi rappresentare entrambi da persona di fiducia che si presenti all’appuntamento con procura (vedi modello su questa pagina) e copia dei documenti di identità dello sposo/a/i che desidera/no farsi rappresentare.
Non è più richiesta, invece, la presenza di testimoni.
- Si avverte, per opportuna conoscenza, che nella lettura del verbale di pubblicazione, si citeranno gli articoli 85, 87 e 88 del codice civile, che qui di seguito vengono parzialmente riportati:
art. 85: Interdizione per infermità di mente: Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente.
art. 87: Non possono contrarre matrimonio fra loro:
- gli ascendenti e i discendenti in linea retta;
- i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l’affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;
- gli affini in linea collaterale in secondo grado;
- l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
- i figli adottivi della stessa persona;
- l’adottato e i figli dell’adottante;
- l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.
Art. 88: Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
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