Riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano

Lo straniero, nato in uno stato che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.

I figli nati prima del 1948 da donna di discendenza italiana coniugata con straniero

Il ns. ordinamento ha riconosciuto alla donna la facoltà di trasmettere la cittadinanza italiana ai figli con la Costituzione.
Pertanto alle donne di discendenza italiana nate all'estero, fino ad oggi era riconosciuta la facoltà di trasmettere la cittadinanza solo ai figli nati dopo il 1 gennaio del 1948, ovvero dopo l'entrata in vigore della Carta Costituzionale, che ha sancito la completa applicazione del principio di parità tra uomo e donna, per quanto riguarda la trasmissibilità ai figli della cittadinanza.

Una recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione a sezioni unite (la n. 4466 del 25 febbraio 2009) ha tuttavia affermato che (per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) lo status di cittadino italiano può essere riconosciuto in sede giudiziale ai figli nati prima del 1° gennaio 1948, da donne italiane coniugate con stranieri.  
 
Con la sentenza in questione la Cassazione ha inoltre dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di New York del 18 dicembre 1979, per l'elimazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, e secondo la quale alle donne spettano "diritti uguali a quelle degli uomini in materi di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza".

Attualmente quindi per i discendenti di queste donne è possibile richiede al Tribunale il riconoscimento della cittadinanza italiana, permane invece l'impossibilità di vedere riconosciuto lo status in via amministrativa.  Il 6 marzo 2009 il Ministero dell'Interno in verità aveva anticipato una nota esplicativa sulla questione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (ad oggi tuttavia non se ne conosce ancora il contenuto - giugno 2010).
 
L'impossibilità di poter (almeno per ora) procedere in via amministrativa è stata confermata dal Ministero dell'Interno nell'ottobre 2009, in sede di risposta ad uno specifico quesito presentato dalla Prefettura di Lucca proprio su nostra sollecitazione.

Dove presentare la richiesta

  • i residenti all'estero: all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio 
  • i residenti in Italia: all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza.
  • IMPORTANTE: deve essere presentata all' Autorità Consolare Italiana competente per territorioanche la richiesta di trascrizione degli atti di Stato Civile riguardante esidenti all'estero che hanno visto riconosciuta da un tribunale italiano la discendenza in linea materna precedente al 1948

Requisiti e documentazione da presentare in Italia:

  • essere residenti nel comune 
  • domanda di riconoscimento in bollo
  • gli atti di stato civile formati all'estero relativi a tutti i componenti della famiglia a partire dall'avo italiano fino al richiedente, legalizzati secondo le modalità previste, salvo i casi di esonero in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia e muniti di traduzione ufficiale nella lingua italiana. 
  • dichiarazione delle autorità straniere che indiche se è quando l'avo abbia acquistato la cittadina straniera, legalizzata e tradotta 
  • dovrà inoltre essere acquisita la dichiarazione dell'Autorità Consolare Italiana nel paese di provenienza del richiedente, dalla qual risulti che nessuno dei discendenti dall'avo al richiedente ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana
  • in ragione della previsione dei tempi del procedimento senz'altro superiore a tre mesi del visto turistico è necessario Titolo di Soggiorno

 

Il Ministero dell' Interno, nel segnalare un incremento di casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni di stato civile utilizzati nei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per diritto di sangue (sopratutto provenienti dall'America Latina)  ha raccomandato ai comuni una estrema cautela nell'acquisizione e nella valutazione di questi documenti. Su suggerimento dello stesso Ministero si fa quindi riserva di verificare l'autenticità della documentazione prodotta, attraverso i nostri Consolati.  

Una volta esperite le necessarie verifiche, il Sindaco attesta la condizione di italiano del richiedente