Cittadinanza per nascita e residenza in Italia e compimento dei 18 anni
Il figlio di genitori stranieri, nato e cresciuto in Italia, al compimento dei diciotto anni può diventare cittadino italiano.
La legge 5 febbraio del 1992, n. 91, che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana, segue il principio di trasmissione per ius sanguinis, ovvero la trasmissione della cittadinanza per discendenza dai genitori ai figli. Tuttavia l’articolo 4, comma 2, della stessa legge stabilisce che gli stranieri nati in Italia e regolarmente residenti dalla nascita, possano diventare cittadini italiani per elezione, con una dichiarazione di volontà da rendere entro un anno dal compimento dei diciotto anni.
Semplificazioni sono state introdotte con la legge 9 agosto 2013, n. 98 che prevede, all'art. 33, che all'interessato non siano imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori od agli Uffici della Pubblica Amministrazione, e che egli possa dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.
Informazioni e contatti
Ufficio di Stato Civile - Comune di capannoli
Tel. +39 0587 606680
E-mail: demografici@comune.capannoli.pi.it
A chi interessa
Cittadino straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età.
La dichiarazione di volontà dev'essere manifestata dal compimento dei 18 anni ed entro il compimento dei 19 anni di età.
Come
- passaporto (o documento di identità del paese di origine, se cittadini comunitari);
- permesso di soggiorno individuale (o attestato di soggiorno, se cittadini comunitari);
RICHIESTA_DICIOTTENNI.doc (167,00 KB) |