Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni
La composizione del patrimonio immobiliare del Comune
I beni immobili pubblici, secondo le previsioni degli articoli 822 e seguenti del Codice Civile, sono classificati in:
- beni demaniali, che comprendono principalmente strade, piazze, cimiteri, mercati, chiese, immobili d'interesse storico ed archeologico, parchi, aree e giardini pubblici, fontane, canali, acquedotti, mura e porte della città, diritti di uso pubblico, musei, pinacoteche;
- beni patrimoniali indisponibili, ovvero, gli immobili di uso pubblico per destinazione, quindi, edifici destinati a sedi di uffici pubblici, beni genericamente destinati al pubblico servizio, teatri, edifici scolastici, alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- beni patrimoniali disponibili, che sono invece gli immobili non più strumentali; all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente, ivi compresi i reliquati stradali suscettibili di dismissione.
il Consiglio Comunale individua, fra questi, i beni immobili ed i diritti reali immobiliari da alienare; i medesimi sono inseriti nel cosiddetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari".
In particolare, ai sensi dell’art. 58 c.2 del D.L. 112/2008, l’inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.
Quadro normativo di riferimento
Il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazione è stato introdotto dall’art. 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i., e consiste in uno strumento di programmazione delle attività di dismissione e gestione del proprio patrimonio immobiliare disponibile.
Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, approvato dal Consiglio Comunale contestualmente al bilancio di previsione di cui è parte integrante, costituisce l’autorizzazione all'alienazione, nonché, con le modalità ed i limiti di cui all’art.58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112,convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e della Legge Regionale Toscana n. 8 del 9 marzo 2012, variante allo strumento urbanistico generale.
La deliberazione di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione, di competenza del consiglio, è preceduta da altra distinta deliberazione, con cui l'organo di governo (La Giunta Comunale) individua, redigendo apposito elenco, i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Tale delibera, precede l'adozione del Piano e contiene la sola elencazione dei beni immobiliari individuati.
La deliberazione dell'elenco degli immobili suscettibili di detta valorizzazione o dismissione è emanata sulla base delle risultanze del competente settore dell'amministrazione comunale che ha attivato la procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente, desunta dalla documentazione presente negli archivi e negli uffici. Pertanto gli effetti dispositivi che ai sensi del comma 2 dell'articolo 58 in esame discendono sui beni immobili dalla formale adozione del piano, derivano dalla delibera consiliare.
Ai sensi del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) così come modificato dal D.lgs 126/2014, il Piano è allegato, per farne parte integrante, al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed in particolare alla Sezione Operativa (SeO) dello stesso.
Finalità dello Strumento
La finalità dello strumento è quella di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, per cui gli Enti redigono il Piano, inserendo nei relativi elenchi i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, allo scopo di sollecitare per gli stessi, iniziative di riconversione e riuso che consentano il reinserimento dei cespiti nel circuito economico sociale, innescando, conseguentemente, il processo di rigenerazione urbana con ricadute positive sul territorio, oltre che sotto il profilo della riqualificazione fisica, anche e soprattutto sotto il profilo economico-sociale.
Ciò si inserisce nell’attuale impianto normativo riguardante il Patrimonio Immobiliare Pubblico, sempre più orientato ad una gestione patrimoniale che, anche attraverso la razionalizzazione degli spazi, produca la messa a reddito dei beni e l'alienazione di quelli non più funzionali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, per il rilancio dell'economia ed il recupero fisico e sociale delle città.
L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.
Una volta inserito nell'elenco, l'immobile diviene automaticamente patrimonio disponibile dell'ente locale, senza ulteriori atti o adempimenti, avendone valutato la funzione non strumentale all'esercizio dei propri fini istituzionali; nell'ambito della stessa pianificazione, l'ente disporrà se mantenere o meno inalterata la destinazione d'uso propria dell'immobile.
Gli elenchi di cui sopra, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
Contro l'iscrizione del bene negli elenchi é ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
L’articolo 58 del D.L. 112/2008, estende (comma 6) anche agli Enti Territoriali la possibilità di utilizzare lo strumento della Concessione di Valorizzazione, già previsto per i beni immobili dello Stato ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
Il piano delle alienazioni può essere integrato o modificato dal consiglio comunale:
a) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue finalità istituzionali;
b) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.
L'inclusione di un bene non strumentale per l'esercizio delle funzioni istituzionali nel piano non comporta la vendita del bene stesso.
Il Piano, essendo un allegato al bilancio di previsione, riveste una prevalente funzione ricognitiva e programmatoria, senza rappresentare un atto di disposizione conclusiva del Consiglio per la vendita, tanto più che l'alienazione di beni è un atto eventuale e potenziale.
Poiché tale piano viene approvato dal consiglio comunale e nella considerazione che il piano stesso, come sopra evidenziato, costituisce allegato al bilancio di previsione, per alienare i beni compresi nel piano, é necessaria una specifica ed espressa deliberazione consiliare ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera l) del TUEL.