Autorizzazione Paesaggistica

Quando si effettuano interventi in aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 sussiste l’obbligo di sottoporre al Comune i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.

 

L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dall’art. 146 del ,"D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ha validità 5 (cinque) anni e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di Costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fermo restando il principio sancito dall’art. 146, comma 4, secondo il quale l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, il Codice prevede in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4 e 5) l’accertamento della compatibilità paesaggistica da parte del Comune anche a seguito della realizzazione di tali interventi.

 

INTERVENTI PER I QUALI NON È RICHIESTA L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L’art. 149 elenca gli interventi per i quali non è richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, quali:

  1. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

  2. interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

  3. il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, c. 1, lett. g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

 

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi che rientrano in alcuni particolari casi (art. 167, commi 4) presenta apposita domanda al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. Il Comune si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria, stabilita dal Comune, è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.

Elenco autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica rilasciate (art. 146 comma 11)

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

I soggetti di cui all’art. 146, comma 1. "D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” hanno l’obbligo di presentare al Comune il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l’autorizzazione paesaggistica (art. 146, comma 2).
L’autorizzazione paesaggistica può essere richiesta in forma ordinaria o semplificata in base all'entità degli interventi.

 

La domanda deve essere presentata per PEC oppure consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune compilando il modulo sottostante ove sono indicati anche i documenti da allegare obbligatoriamente e i costi della pratica.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLICATA 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA 

 

RICOGNIZIONE VINCOLI PAESAGGISTICI

  • Cartografia dei Vincoli Sopraordinati Capannoli

 

MODULISTICA

 

Ufficio di Riferimento: Urbanistica

Telefono: 0587-606671 - 606672 - 606675 - 606633

Indirizzo Ufficio Palazzo Comunale: Piano terra, Via Volterrana n. 233 - Capannoli

Email: urbanistica@comune.capannoli.pi.it

PEC: comune.capannoli@postacert.toscana.it

 

Ricevimento al pubblico su appuntamento nei seguenti giorni e orari:

Sportello Unico Attività Edilizia/Urbanistica:

Martedi- Giovedi: 10.00 - 13.00 (su appuntamento)

 

L’Ufficio appartiene al: SETTORE 1 – GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE DI SETTORE:

FABIO TALINI

Addetti:

Giacomo Canapini

Maurizio Meini

Luca Palazzuoli