Programmi Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAMAA)
Il PAPMAA, disciplinato dagli artt. 74 e 84 della legge regionale 65/2014, è uno strumento di programmazione del territorio rurale di durata decennale ed è redatto dall’imprenditore agricolo. Ha valore di piano attuativo nei casi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, nonchè quando prevede interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti mutamento della destinazione d’uso agricola.
Il Regolamento Urbanistico vigente prevede che il programma aziendale sia equiparato a Piano Attuativo qualora preveda la realizzazione di nuove abitazioni rurali o a carattere agrituristico per una volumetria complessiva superiore a 600 mc. mediante interventi di nuova edificazione, di trasferimenti di volumetria o di ristrutturazione urbanistica nonchè per interventi di realizzazione di nuovi annessi per una superficie di calpestio superiore a 1.000 mq.
La realizzazione di un PAPMAA è garantita da una convenzione o atto d’obbligo unilaterale, può essere modificato in ogni momento per adeguarlo ai programmi comunitari, statali o regionali, oppure in caso di eventi naturali che modifichino in modo significativo lo stato dei luoghi.
Gli interventi di sviluppo e/o trasformazioni aziendali da attuarsi tramite PAPMAA sono:
- trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici riconducibili alla fattispecie di cui all’art.72 c.1 della LR 65/2004, ad opera dell’imprenditore agricolo non professionale (ampliamento una tantum, trasferimenti di volumetrie);
- ristrutturazioni urbanistiche;
- costruzione di nuovi edifici rurali necessari alla conduzione del fondo, all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse;
- costruzione di nuovi annessi agricoli.
Il PAPMAA specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.
TERMINI, SCADENZE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Il PAPMAA deve essere presentato al Comune dall’imprenditore agricolo, dal titolare dell’azienda agricola, dal proprietario o dall’avente titolo secondo i termini di legge.
Qualora il PAPMAA preveda la realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli deve essere presentato al Comune dall’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), così come definito dalle vigenti norme in materia.
Il PAPMAA dovrà essere firmato sia dall’avente titolo alla presentazione del programma aziendale che da un tecnico abilitato all’esercizio della professione nell’ambito delle proprie competenze.
Il PAPMAA ha una durata ventennale e può essere modificato, su richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze annuali.
La richiesta di approvazione del PAPMAA, con tutti gli allegati, deve essere presentata per PEC oppure consegnata presso l’Ufficio Protocollo del Comune.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-
Articolo 74 legge regionale 10.11.2014, n.65 (Norme per il Governo del Territorio);
-
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa.
Ufficio di Riferimento: Urbanistica
Telefono: 0587-606671 - 606672 - 606675 - 606633
Indirizzo Ufficio Palazzo Comunale: Piano terra, Via Volterrana n. 233 - Capannoli
Email: urbanistica@comune.capannoli.pi.it
PEC: comune.capannoli@postacert.toscana.it
Ricevimento al pubblico su appuntamento nei seguenti giorni e orari:
Sportello Unico Attività Edilizia/Urbanistica:
Martedi- Giovedi: 10.00 - 13.00 (su appuntamento)
L’Ufficio appartiene al: SETTORE 1 – GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE DI SETTORE:
FABIO TALINI
Addetti:
Giacomo Canapini
Maurizio Meini
Luca Palazzuoli