La Residenza in TEMPO RAEALE
Con il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 (Decreto Semplificazioni) convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 sono state inserite alcune novità per i Servizi Demografici, in particolare:
• Articolo 5 “Cambio di residenza in tempo reale”.
La dichiarazioni anagrafiche devono essere presentate compilando gli allegati moduli (che sono conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno)
L’art. 5 del Decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014 convertito nella Legge 23 maggio 2014 n.80 che tratta "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge ».
Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sul requisito della dimora abituale nell'abitazione ma anche - e anzi, prima - dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.
Il titolo di occupazione dell’alloggio deve essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione, o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico.
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario.
I proprietari verranno informati di ogni richiesta di residenza presso alloggi di loro proprietà, tramite un avviso di avvio del procedimento inoltrato presso la loro residenza e potranno segnalare eventuali situazioni in cui i richiedenti non sono in possesso del titolo per occupare l’alloggio.
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Le domande di iscrizione provenienti da altro Comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del Comune dovranno essere inviate:
• fax al n. 0587606690;
• via telematica al seguente indirizzo mail: demografici@comune.capannoli.pi.it, alla Pec: comune.capannoli@postacert.toscana.it, in questi casi tuttavia nel rispetto di una delle seguenti condizioni:
1. la richiesta sia sottoscritta con firma digitale
2. la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificate (pec) del dichiarante
3. la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarante, siano acquisiti a mezzo scanner e trasmessi per posta elettronica semplice.
La dichiarazione di residenza è resa a norma del dpr 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso dpr, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. È inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela
TEMPISTICA DEL PROCEDIMENTO
Il Comune di Capannoli entro 2 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica per cambio di residenza deve provvedere alla registrazione della dichiarazione stessa.
Nel caso di iscrizioni con provenienza da altri Comuni o dall’estero di cittadini italiani iscritti all’Aire, l’ufficiale di Anagrafe dovrà provvedere ad informare dell’iscrizione effettuata il Comune di provenienza o di iscrizione Aire.
Il Comune di provenienza dovrà inviare al comune di nuova iscrizione i dati corretti e integrati , riguardanti l’interessato, non oltre il termine di 5 giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata dal Comune di nuova residenza.
Il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso.
Residenza_in_tempo_reale.pdf (1,90 MB) |
DICHIARAZIONE_DI_RESIDENZA_1.doc (100,50 KB) |
DICHIARAZIONE_DI_RESIDENZA.pdf (366,32 KB) |
DICHIARAZIONE_ANTIABUSIVISMO.pdf (432,92 KB) |
Documentazione_necessaria_per_cittadini_comunitari.pdf (3,17 MB) |
Documentazione_necessaria_per_cittadini_extracomunitari.pdf (1,13 MB) |